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Pietro M. (duca851)
Porschista attivo Username: duca851
Messaggio numero: 1214 Registrato: 07-2008

| Inviato il giovedì 29 novembre 2012 - 10:00: |
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La presenza di autovelox sul tratto stradale deve sempre essere segnalata agli automobilisti da apposita segnaletica che, peraltro, deve essere posta a distanza regolamentare dall’apparecchio: diversamente la multa è nulla e può essere impugnata davanti al Giudice di Pace. A ripetere questo principio, sul quale ormai concorda l’unanime giurisprudenza, è ancora una volta la Cassazione che, in una recente sentenza [1], ne approfitta per fare il punto della situazione. Obbligo di segnaletica È innanzitutto la legge stessa [2] a imporre di fornire, agli automobilisti, con l’apposita segnaletica, la preventiva informazione circa l’installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo della velocità. In altre parole, i conducenti devono essere pronti a poter orientare la propria condotta di guida in modo da evitare possibili infrazioni. La violazione di tale previsione determina la nullità del verbale di contestazione. Comunicazione con la stampa Non basta, secondo la Cassazione, comunicare la presenza degli autovelox attraverso gli organi di stampa. È vero che una circolare del Ministero dell’Interno [3] ha stabilito che l’avviso della presenza di dispositivi elettronici può essere dato con “qualsiasi strumento di comunicazione disponibile”, e cioè anche con pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all’utenza, annunci radiofonici o attraverso i media. Ma si tratta pur sempre di una circolare – sottolinea la Suprema Corte – (e non di una legge); pertanto, essa, non essendo una fonte del diritto, non può disciplinare la materia in argomento. Distanza regolamentare Gli avvisi della presenza di autovelox devono essere ben visibili e posti ad almeno 400 metri dal punto ove è ubicato l’apparecchio elettronico; in questo caso, la multa non è valida [4]. I Comuni quindi, se non vogliono subire condanne alle spese nei ricorsi presentati dai cittadini, dovranno controllare la corretta allocazione della segnaletica e degli autovelox, in modo da rispettare tale distanza minima. [1] Cass. sent. n. 21199 del 28.11.2012. [2] Art. 4 D.L. 121/2002 convertito in legge n. 168 del 2002. [3] Circolare Min. Int. Del 3.10.2002. [4] Cass. sent. n. 11131/2009 riportata in calce. ...Forte non è colui che non cade mai..ma colui che cadendo ha la forza di rialzarsi.
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Duri (harrico59)
Porschista attivo Username: harrico59
Messaggio numero: 2924 Registrato: 11-2005

| Inviato il giovedì 29 novembre 2012 - 16:25: |
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Coma la solito resta però un dubbio....... sono valide queste segnaletiche fisse in caso di autovelox mobili oppure è necessario un ulteriore avviso? Questo non l'ho mai capito... speriamo si faccia vivo Giancarlo (Nottola) per chiarimenti.
 Tessera n. 1115 - Se sei incerto........ tieni aperto!!!!! - Giandujotti 10 Jahre 2001 - 2011
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Giancarlo C. (nottola)
Utente esperto Username: nottola
Messaggio numero: 991 Registrato: 04-2007

| Inviato il domenica 02 dicembre 2012 - 17:24: |
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citazione da altro messaggio:sono valide queste segnaletiche fisse in caso di autovelox mobili oppure è necessario un ulteriore avviso?
Sì e no. Mi spiego meglio: la Direttiva del 14 agosto 2009 precisa che i segnali di preavviso fissi possono essere usati anche per segnalare le postazioni mobili quando queste, "....per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità." Ora, in caso di accertamento, impostare un ricorso sulla non corretta segnaletica di preavviso poichè la frequenza dei controlli effettuati con postazioni mobili in quel tratto di strada è scarsa, la vedo dura. Riguardo alla distanza regolamentare la stessa direttiva ha modificato la norma dei 400 metri; la distanza tra il segnale di preavviso e la postazione mobile si ritiene "adeguata" (così la definisce il Decreto del 15 agosto 2007) quando rispetta le distanze minime indicate dall'art. 79, comma 3 del Regolamento di esecuzione del CDS riferite, per ciascun tipo di strada, ai segnali di prescrizione. Tradotto: 250 metri per autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri per le strade extraurbane secondarie e quelle urbane di scorrimento con limite di velocità superiore a 50 Km/h, 80 metri per tutte le altre, comprese quelle dei centri abitati. mai oltre il limite
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