   
Nicola (nikolas)
Nuovo utente (in prova) Username: nikolas
Messaggio numero: 26 Registrato: 03-2014
| Inviato il martedì 29 aprile 2014 - 12:48: |
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Salve a tutti, mi è stato detto che superati i 30 anni il bollo non si paga più, e l'assicurazione anche se non iscritta Asi, e ridotta perche fa fede il libretto di circolazione con l'anno della vettura tipo 1978/79 ecc. essendo storica di legge superati i sopra citati 30 anni. Gent. potete darmi qualche conferma... Grazie a tutti. |
   
Mauro (supercondor)
Nuovo utente (in prova) Username: supercondor
Messaggio numero: 24 Registrato: 03-2014

| Inviato il martedì 29 aprile 2014 - 23:09: |
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Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali. Veicoli ultratrentennali Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche: costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ), non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni. I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica: l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico). Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria Euro 28,40 per gli autoveicoli Euro 11,36 per i motoveicoli La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia. Veicoli ultraventennali Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche: costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato), non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni. Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purchè in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Se però tali veicoli ultraventennali vengono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari a Euro 28,40 per gli autoveicoli Euro 11,36 per i motoveicoli La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. La tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia. |