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R.R.CHRISTIAN (bruce)
Utente registrato Username: bruce
Messaggio numero: 73 Registrato: 06-2009

| Inviato il lunedì 26 aprile 2010 - 14:23: |    |
Sto' valutando l'acquisto di una 997 turbo di un'amico,che per esigenze fiscali m'interesserebbe in quanto c'e' la possibilita' di un subentro leasing a ottime condizioni.Ho un fatturato di 600.000 euro un movimento di oltre un milione un utile di 35000 e un residuo di magazzino da 200000 euro.Saranno sufficenti come numeri per un esito positivo da parte della societa' di leasing?997 turbo tip,2007,blu,36000 km,full a 80000 incluso gli interessi. |
   
MicheleR (carrerars)
Porschista attivo Username: carrerars
Messaggio numero: 2025 Registrato: 01-2003

| Inviato il lunedì 26 aprile 2010 - 14:31: |    |
Alla società di leasing interessa solo il cash flow. L'auto resta di loro proprietà fino all'eventuale riscatto ... RISpowered (R) - CarreraRs: RS fuori - PIU' bastardo dentro (Omino Bianco dixit) |
   
massimo (bandit67)
Utente esperto Username: bandit67
Messaggio numero: 677 Registrato: 01-2008

| Inviato il lunedì 26 aprile 2010 - 14:41: |    |
non capisco l'interesse fiscale, vista la limitata deducibilità degli acquisti e costi auto......, comunque se quello è l'unico reddito che produci, più che del leasing mi preoccuperei della Agenzia delle Entrate...... "don't worry, take it easy" |
   
R.R.CHRISTIAN (bruce)
Utente registrato Username: bruce
Messaggio numero: 74 Registrato: 06-2009

| Inviato il lunedì 26 aprile 2010 - 14:50: |    |
interesse fiscale perche' ci scarico l'iva.Agenzia dell'entrate?Il leasing e' un bene di proprieta' della societa' di leasing,non fa reddito,i costi vivi di rata e contratto sono irrilevanti paragonati ai costi d'azienda che affronto durante l'anno. |
   
MicheleR (carrerars)
Porschista attivo Username: carrerars
Messaggio numero: 2027 Registrato: 01-2003

| Inviato il lunedì 26 aprile 2010 - 15:02: |    |
Ribadisco ... l'interesse fiscale è SOLO tuo. Alla società di leasing interessa solo il pagamento delle rate. Per il resto la detraibilità fiscale prescinde dalla "forma tecnica" di finanziamento dell'auto. RISpowered (R) - CarreraRs: RS fuori - PIU' bastardo dentro (Omino Bianco dixit) |
   
massimo (bandit67)
Utente esperto Username: bandit67
Messaggio numero: 678 Registrato: 01-2008

| Inviato il lunedì 26 aprile 2010 - 15:09: |    |
Ai controllori non interessa "la proprietà" ma chi ne risulta utilizzatore....... "don't worry, take it easy" |
   
massimo (bandit67)
Utente esperto Username: bandit67
Messaggio numero: 679 Registrato: 01-2008

| Inviato il lunedì 26 aprile 2010 - 15:10: |    |
in tutti casi alla rivendita l'iva la pagherai....... "don't worry, take it easy" |
   
Christian B. (bussino)
Utente esperto Username: bussino
Messaggio numero: 749 Registrato: 03-2008

| Inviato il lunedì 26 aprile 2010 - 17:14: |    |
...il commercialista...sì...è il vero artista.... la vera rockstar.... Ha proprio ragione il buon J Ax...Vi ha dedicato anche una canzone! <Il difficile non è inventare...è brevettare!>Tessera n. 1393 ...e anche io ci metto la faccia!!...
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nickname (nickname)
Utente registrato Username: nickname
Messaggio numero: 41 Registrato: 06-2009
| Inviato il lunedì 26 aprile 2010 - 19:44: |    |
"note fiscali"... IMPOSTE DIRETTE (aggiornato con il D.L. 81/2007 convertito con legge n. 127/2007) Il locatario può generalmente usufruire della deducibilità integrale dei canoni periodici corrisposti per i beni strumentali utilizzati in leasing a condizione che: Regola Generale – Durata minima del contratto di leasing I contratti di leasing sono deducibili dal reddito di impresa solo a condizione che il contratto di leasing abbia una durata minima pari a 2/3 del periodo di ammortamento ordinario del bene oggetto del contratto e per i beni immobili un minimo di 11 anni ed un massimo di 18 anni. Per i redditi da lavoro autonomo vale le regola della metà del periodo di ammortamento. Regola Generale - Deducibilità del reddito I canoni di Leasing sono deducibili dal Reddito di Impresa o dal Reddito da Lavoro Autonomo. Sussistono di contro alcuni casi particolari, eccezioni, che non seguono la Regola Generale. - Leasing Immobiliare: a seconda del tipo di immobile, il 70% (per gli immobili industriali) ovvero l’80% (per tutti gli altri immobili) del canone è deducibile (si presume che il terreno su cui sorge l’immobile abbia un valore del 20-30% e dato che il terreno non è ammortizzabile allora detta quota del canone non è deducibile dal reddito) - Leasing Auto: la deducibilità è limitata in una percentuale variabile dal 100% al 40% a seconda del soggetto utilizzatore e della destinazione del veicolo. Inoltre esiste un tetto massimo del valore dell’auto compreso tra 18.075 € e 25.823 €. -Leasing mobiliare: deducibilità integrale del capitale e per la quota interessi variabile a seconda della forma giuridica. Limitazioni alla deducibilità. Per i canoni di leasing relativi ad autoveicoli sono attualmente previste le seguenti limitazioni: a. INTERAMENTE DEDUCIBILI se relativi a veicoli adibiti ad uso pubblico o se destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (autonoleggi, scuole guida ecc. ); b. DEDUCIBILI AL 90% se il veicolo è dato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta; c. DEDUCIBILI AL 40% per le autovetture ed i motocicli che non rientrino nei casi precedenti (misura elevata al 80% per i veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio). Per gli esercenti arti e professioni in forma individuale la deducibilità è ammessa al 40% per un solo veicolo; se l’attività è svolta in forma associata la deducibilità è consentita al 40% per un veicolo per ogni associato. Nel caso dei beni a deducibilità parziale (lettere b) e c) di cui sopra), nel calcolo della deducibilità non si tiene conto del costo del veicolo eccedente i 18.075,99 Euro (25.822,84 Euro per agenti e rappresentanti di commercio), ossia se il costo del veicolo è eccedente, ai fini della deducibilità i canoni vanno ricalcolati proporzionalmente assumendo come valore finanziato tale importo. La deduzione dei canoni avviene in base al criterio di “competenza” per ciascun esercizio, a partire dalla consegna dei beni; il canone anticipato iniziale va ripartito ai fini della deducibilità in modo omogeneo sulla durata contrattuale. Il prezzo corrisposto per il riscatto del bene al termine del contratto è integralmente deducibile in un unico esercizio se esso non è superiore a 516,46 Euro. In caso contrario deve essere ammortizzato nel numero di anni previsto dalla legge per la tipologia del bene in oggetto. IMPOSTE INDIRETTE IVA : ai fini IVA il contratto di locazione finanziaria è compreso tra le operazioni imponibili. L’aliquota di riferimento, applicata al canone periodico da corrispondere al locatore, è in via generale la medesima che si sarebbe applicata in caso di cessione dei beni oggetto del contratto di leasing. La detrazione dell’IVA opera nell’esercizio in cui vengono registrate le fatture relative al leasing. Vi sono regole particolari applicabili per alcune tipologie di beni: AUTOVEICOLI: a seguito delle più recenti modifiche normative, l’IVA sui canoni di leasing relativi ad autoveicoli è ammessa in detrazione nella misura forfetaria del - 40% per la generalità dei soggetti; - 35% per il settore dell’agricoltura e della pesca; - 50% per gli autoveicoli con propulsori non a combustione interna, ferma restando la detrazione integrale per i veicoli che formano oggetto dell’attività dell’impresa (autonoleggi, scuole guida, taxi …) e per gli agenti e rappresentanti di commercio. "note contabili"... Il metodo di rappresentazione in bilancio del contratto di leasing è stato parzialmente modificato a seguito della riforma del diritto societario. Con l'articolo 2427 al numero 22 del Codice Civile, infatti, il Legislatore ha confermato, per il locatario (utilizzatore), la rappresentazione delle operazioni di leasing finanziario secondo il metodo patrimoniale, ed ha ritenuto opportuno integrare l'informativa complementare da fornire nella Nota Integrativa, attraverso la rappresentazione dei contratti di leasing finanziario secondo il metodo finanziario. Pertanto, secondo il metodo patrimoniale, il locatario non iscrive nel proprio Stato Patrimoniale le immobilizzazioni acquisite attraverso contratti di locazione finanziaria, ma provvede ad indicare, nei conti d'ordine (impegni), la somma dei canoni da corrispondere e in Conto Economico i canoni corrisposti come costi di periodo. Le immobilizzazioni ed i relativi ammortamenti sono, invece, iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale del locatore (società di leasing). Una volta esercitata l'opzione di riscatto, il bene dato in locazione finanziaria passa dalla proprietà del locatore a quella del locatario e conseguentemente lo stesso dovrà essere iscritto in bilancio ed ammortizzato per un valore pari al prezzo del riscatto stesso. Il metodo finanziario, invece, consiste nella contabilizzazione dell'operazione come l'acquisto di un bene, accompagnata dalla iscrizione di un debito verso il concedente, nonché il conseguente ammortamento del bene come previsto per le immobilizzazioni materiali, e l'iscrizione nel Conto Economico degli oneri finanziari rilevati per competenza. I principi contabili internazionali (IAS 17), prevedono, invece, una modalità diversa di rappresentazione contabile a seconda che si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Nel primo caso è richiesta una rilevazione che rispecchi la sostanza del contratto piuttosto che la sua forma, adottando quindi il metodo finanziario. Nel secondo caso (leasing operativo) è richiesta, invece, la contabilizzazione prevista per i contratti di affitto (canone periodico imputato al Conto Economico) e quindi l'adozione del metodo patrimoniale. L'articolo 2427 al numero 22, con riferimento all'informativa che deve fornire il locatario di beni in leasing, stabilisce che nella Nota Integrativa al bilancio debbano essere descritte "le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio". ... ... ... ciao !
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michele (mii)
Porschista attivo Username: mii
Messaggio numero: 1408 Registrato: 04-2004

| Inviato il lunedì 26 aprile 2010 - 19:59: |    |
Fortuna che hai specificato il colore! |
   
® Robbi ® (robbi)
Moderatore Username: robbi
Messaggio numero: 7042 Registrato: 06-2006

| Inviato il martedì 27 aprile 2010 - 11:58: |    |
Cristian per il fisco una vettura del 2007 con 30cv fiscali dovrebbe darti un reddito di 40000k all'anno a descresere per i 5 anni dopo l'acquisto anche se paghi una rata di 1000 € al mese -questo vale per il redditometro- cosa diversa se la vettura è intestata a società dove rientra su molti altri parametri e comunque la società e soggetta a studi di settore. Purtoppo l'ho subito sulla mia pelle e quindi parlo per giusta causa. Credo anche che sia un argomento che si deve affrontare non in area libera ma tra professionisti. robbi |
   
R.R.CHRISTIAN (bruce)
Utente registrato Username: bruce
Messaggio numero: 75 Registrato: 06-2009

| Inviato il martedì 27 aprile 2010 - 12:06: |    |
Ringrazio tutti per le vostre risposte interessanti.L'auto verra' intestata alla mia societa' non a me come persona fisica. |