   
Giuliano T. (giuliano)
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Messaggio numero: 1204 Registrato: 04-2002

| Inviato il venerdì 06 febbraio 2004 - 15:20: |    |
Ricevo in anteprima dall'amico Alvise Orso, segretario di A.A.V.S. un interessante contributo in merito al problema del "bollo" per le vetture tara venti e trent'anni. Lo pubblico per le riflessioni di tutti: BOLLI AUTO: UN CAOS VOLUTO ! La recente scadenza per il pagamento delle tasse automobilistiche e la quasi contemporanea elencazione sui mensili Quattroruote e Ruoteclassiche dei diversi comportamenti tenuti dalle singole Regioni in punto alla percezione dei suddetti tributi riferiti ai veicoli storici, ha evidenziato una volta in più, se mai ce ne fosse stato bisogno, lo stato di confusione totale che regna su questo argomento. Riteniamo perciò indifferibile fare il punto della situazione, ricercarne le cause, identificarne i responsabili, proporne i rimedi. Per fare questo è indispensabile però enunciare in precedenza alcuni punti fermi che sono i seguenti: · Il beneficio fiscale deve prescindere dall’interesse storico del veicolo · Le disposizioni non possono contenere discriminazioni tra i destinatari · Gli eventuali benefici devono essere stabiliti con criteri oggettivi Per quanto concerne il primo punto, il principio costituzionalmente più corretto è stabilire che qualsiasi veicolo che abbia corrisposto le tasse automobilistiche per 25 o 30 anni ha contribuito a sufficienza alle spese di manutenzione della rete stradale e quindi il Legislatore può concedergli di continuare a circolare senza ulteriori imposizioni, a prescindere dal suo interesse storico o meno. A conferma della correttezza di questa impostazione, in Inghilterra ad esempio, al raggiungimento dell’età prevista dalla legge, il proprietario riceve direttamente a casa un contrassegno “EXEMPT” da applicare al parabrezza al posto del “bollo”. Accettata questa pregiudiziale, automaticamente si soddisfano anche i presupposti di cui al secondo e al terzo punto, essendo l’unico criterio oggettivo quello connesso con la vetustà del veicolo. Se andiamo ad analizzare l’origine e lo sviluppo della Proposta di Legge che si è infine concretizzata nell’ormai famoso Art. 63 della Legge 342/2000, dobbiamo constatare che nessuno dei presupposti succitati è stato rispettato e questo ha portato al caos che tuttora perdura. La Proposta di Legge presentata alla Camera dei Deputati il 21 ottobre 1999 dagli onorevoli Guarino e Pistone, riferendosi alla Legge 28 febbraio 1983 n. 53, allora in vigore, stigmatizzava che questa subordinasse la concessione del beneficio a particolari limiti e condizioni (iscrizione ai registi ASI, FIAT, LANCIA ALFA ROMEO) e proseguiva affermando che “appare invece inopportuna l’imposizione di particolari vincoli e imposizioni ai potenziali beneficiari della norma”. Questa impostazione naturalmente cozzava contro gli interessi dell’ASI che, attraverso il meccanismo delle esenzioni, si è assicurato un crescente numero di soci “vitalizi” più interessati peraltro ai benefici fiscali che alle attività sociali dell’ente. Ed è così che, con uno dei consueti compromessi, si sono aggiunti nell’ Art. 1 i comma 3, 4 e 5 che, introducendo la categoria dei veicoli tra i 20 e 30 anni (singolarmente definiti “di particolare interesse storico”), ne affidano a ASI e FMI l’individuazione “con propria determinazione”. Le conseguenze di questo strappo sono note a tutti: il comportamento dell’ASI è stato assolutamente censurabile e tendente unicamente a privilegiare i propri associati a scapito di tutti gli altri potenziali beneficiari. E’ un atteggiamento che si commenta da solo: per fare un esempio banale, sarebbe come se avessero diritto a percepire la pensione INPS solo i pensionati iscritti al Circolo del Golf di Vattelapesca! In questo panorama di incertezze, di Interpelli alle Agenzie delle Entrate, di Ricorsi ai TAR, si è malauguratamente inserita l’iniziativa legislativa di alcune Regioni che, in maniera scoordinata, hanno adottato dei provvedimenti diversi da regione a regione. Le sole Regioni che hanno risposto correttamente agli interpelli degli interessati sono quelle che hanno adottato un’interpretazione rigorosamente letterale della Legge 342/2000: è prevista una “individuazione” dei veicoli da parte dell’ASI; in assenza di tale “individuazione”, i veicoli sono assoggettati al pagamento della tassa in misura ordinaria. A conforto di tale interpretazione, sono intervenute recentemente ben tre sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato illegittime le deliberazioni assunte in materia di tasse automobilistiche da alcune Regioni. Si tratta, in particolare, della Sentenza 296 del 26/9/2003 (Regione Piemonte), della Sentenza 297 della stessa data (Regione Veneto) e della Sentenza 311 del 15/10/2003 (Regione Campania). La Consulta ha infatti sentenziato che, ai sensi dell’Art. 119 della Costituzione, non può essere considerato un “tributo proprio della regione” pur essendo “attribuito” alle regioni ma non “istituito” dalle regioni, che hanno unicamente la facoltà di variare l’entità del tributo stesso nella misura massima del 10% in più o in meno. Tale situazione anomala non è sfuggita al Legislatore, che nella Legge 350/2003 (finanziaria 2004), all’Art. 2, comma 22 e 23, impone alle regioni di “rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia” dando loro però tempo fino al 1 gennaio 2007 per uniformarsi. Ciò significa che questa situazione confusa è purtroppo destinata a perdurare ancora per tre anni! Mentre non sussiste dubbio alcuno su chi ricada la responsabilità di questo caos, rimane l’interrogativo se il proprietario che, nell’incertezza, non ha pagato o ha pagato male, e si vedrà pertanto recapitare cartelle esattoriali con spese e diritti di mora, oltre al danno dovrà subire anche la beffa! Come fare allora per uscire dal presente pasticcio ? L’unica concreta possibilità è affidata alla rapida approvazione del DdL 2575 presentato dal Sen. Luciano Magnalbò che, nel pieno rispetto dei tre capisaldi enunciati all’inizio, prevede l’esenzione di qualsiasi veicolo al compimento del venticinquesimo anno, malgrado questo DdL sia considerato “disdicevole” da chi del pasticcio è responsabile. A cura dell’Ufficio Studi A.A.V.S.
Buona Porsche da Giuliano
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